Art. 6.
(Osservatorio nazionale sulla condizione giovanile).

      1. In sede di prima attuazione della presente legge, con decreto del Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, è istituito l'Osservatorio nazionale sulla condizione giovanile, di seguito denominato «Osservatorio», presieduto dallo stesso Ministro o da un suo delegato e composto da sedici membri, di cui dieci rappresentanti delle comunità giovanili a carattere nazionale maggiormente rappresentative e sei esperti.
      2. L'Osservatorio, che ha sede presso il Dipartimento competente per le politiche giovanili e le attività sportive della Presidenza del Consiglio dei ministri, svolge i seguenti compiti:

          a) promozione di studi e ricerche sulla condizione giovanile in Italia e all'estero;

          b) pubblicazione di un rapporto biennale sull'andamento delle realtà giovanili e sullo stato di attuazione della normativa europea, nazionale e regionale in materia di gioventù;

          c) sostegno delle iniziative di formazione e di aggiornamento per lo svolgimento delle attività associative nonché di progetti di informatizzazione e di banche dati nei settori disciplinati dalla presente legge;

          d) pubblicazione di un bollettino periodico di informazione e promozione di iniziative volte alla diffusione della conoscenza delle comunità giovanili, al fine di valorizzarne il ruolo di promozione e di integrazione sociale;

          e) approvazione di progetti sperimentali elaborati, anche in collaborazione con gli enti locali, dalle comunità giovanili iscritte nei registri generali, istituiti ai sensi dell'articolo 7, per fare fronte a particolari emergenze sociali e per favorire l'applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate;

 

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          f) promozione di scambi di conoscenze e forme di collaborazione fra le comunità giovanili italiane e fra queste e altre realtà giovanili straniere;

          g) organizzazione, con cadenza triennale, di una conferenza nazionale sulle politiche giovanili, alla quale partecipano i soggetti istituzionali e le comunità interessate.

      3. Il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un apposito regolamento al fine di disciplinare l'organizzazione e il funzionamento dell'Osservatorio.